mutilazioni genitali femminili nonche' di violazione dei diritti
fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e
delle bambine;
r) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione
del principio di parita' di trattamento e pari opportunita' nei
confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il pieno
godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali;
s) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta
di esercitare i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera c),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in
caso di persistente violazione del principio della non
discriminazione;
t) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri previste in materia di Commissione per le pari
opportunita' fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 115.
2. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle
attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori
dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche' relative al
contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.
38.
3. Nelle materie oggetto della presente delega, il Ministro assiste
il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del
potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale ed internazionale, di competenza
dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei,