e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per
l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea e per la realizzazione
dei programmi del'Unione Europea in materia di parita', pari
opportunita', azioni positive.
5. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti i gruppi,
comitati e organismi europei ed internazionali aventi competenza in
materia di diritti e pari opportunita', anche ai fini della
formazione e dell'attuazione della normativa europea ed
internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione
delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea e
delle altre organizzazioni internazionali.
6. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro e'
altresi' delegato:
a) a promuovere azioni di sistema, progetti pilota, indagini, studi
di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere; a
nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi
di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre
amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche
normative, di altre amministrazioni;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per
l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli
organismi nazionali di parita' e pari opportunita'.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio