Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18
della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di
approvazione dei piani di bacino nazionali;
Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono
essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorita' di Bacino del
Fiume Adige»;
Vista la legge 31 luglio 2002, 179;
Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,
come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,
n. 463, per le Province Autonome di Trento e di Bolzano il Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale
Piano di bacino di rilievo nazionale;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis
dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, (...) fino alla data di