a scala 1:10.000.
3. La variante riguarda aree di pericolosita' idrogeologica (P)
localizzate nei territori dei Comuni di cui all'allegato I.
4. I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonche' le
norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il
territorio del Bacino dell'Adige -Regione Veneto.
Art. 2
1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1,
sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche, nonche' presso la sede
dell'Autorita' di bacino del fiume Adige;
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
3. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei
competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed, a cura delle Regioni
territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.
Allegati
Allegato 1