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DECRETO-LEGGE: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Consiglio dei Ministri: 16/12/2011
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 297 del 22/12/2011

Art. 1

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto) – 1. Salvo quanto previsto dall’art.121, nonché dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. ».

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.7 del 16/12/2011
 

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