2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 5
(Copertura finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell’articolo 4, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.