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NUOVO TITOLO SOSTITUITO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE: "Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile". DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

Consiglio dei Ministri: 16/12/2011
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 297 del 22/12/2011

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Art. 3.

(Contenuto dell’accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 4.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.7 del 16/12/2011
 

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