Art.1
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui all’articolo 2, l’introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova e della sospensione del processo per assenza dell’imputato, nonché per l’introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie, secondo i principi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3, 4 e 5.
Art. 2
(Depenalizzazione)
1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è adottata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) delitti contro la personalità dello Stato;
2) edilizia e urbanistica;
3) ambiente, territorio e paesaggio;
4) immigrazione;
5) alimenti e bevande;
6) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) sicurezza pubblica;
b) trasformare in illeciti amministrativi le seguenti contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda:
1) articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale;
2) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
3) articolo 171-quater, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
4) articolo 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
5) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
6) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
8) articolo 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
9) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;