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DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonchè sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Consiglio dei Ministri: 16/12/2011
Proponenti: Giustizia

10) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

11) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-quinquies, comma 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

c) per i reati trasformati in illeciti amministrativi, prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 15.000 e, nelle ipotesi di cui alla lettera b), eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione;

d) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera c) siano commisurate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta per eliminare o attenuare le sue conseguenze, nonché alla personalità dell’agente e alle sue condizioni economiche;

e) individuare l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) secondo i criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il procedimento possa essere definito mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Art. 3

(Sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. L’introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova è effettuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei procedimenti relativi a contravvenzioni o a delitti puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria, non superiore a quattro anni, il giudice, su richiesta dell’imputato, possa disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova;

b) prevedere che la richiesta di cui alla lettera a) possa essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.7 del 16/12/2011
 

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