c) prevedere che la messa alla prova consista nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché nell’osservanza di eventuali prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con la struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali, all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato; prevedere che nel corso della messa alla prova, le prescrizioni possano essere modificate dal giudice, anche su segnalazione dei servizi sociali;
d) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non possa essere concessa più di due volte, o più di una volta se si tratta di reato della stessa indole;
e) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consista in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che la prestazione debba essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e che la sua durata giornaliera non possa superare le otto ore;
f) prevedere che al termine della messa alla prova, il giudice dichiari con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato, ritenga che la prova abbia avuto esito positivo;
g) prevedere che la messa alla prova sia revocata nei casi di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni imposte, di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o di commissione, durante la messa alla prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della medesima indole;
h) prevedere che in caso di esito negativo della messa alla prova, il processo riprenda il suo corso e che, ai fini della determinazione della pena, cinque giorni di prova siano equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria.