Art. 4
(Sospensione del processo per assenza dell’imputato)
1. L’introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del processo per assenza dell’imputato è attuata attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che alla prima udienza dibattimentale il giudice, se l’imputato non è presente, disponga che la citazione gli venga notificata personalmente o a mani di persona convivente quando la stessa sia stata notificata in modo da non garantire l’effettiva conoscenza del procedimento;
b) prevedere che, quando la notificazione disposta ai sensi della lettera a) non sia possibile, il giudice disponga con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere;
c) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino, salvo che l’imputato provi di non aver avuto conoscenza del procedimento, non per sua colpa, nei seguenti casi:
1) se l’imputato nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
2) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l’imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;
3) nei procedimenti per delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
d) prevedere che, quando l’imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice dispone che si proceda in assenza dell’imputato;
e) prevedere che la rinnovazione del dibattimento in appello nel caso in cui l’imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa; prevedere che, in tale caso, l’imputato è rimesso in termini per formulare richiesta di riti alternativi;