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DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonchè sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Consiglio dei Ministri: 16/12/2011
Proponenti: Giustizia

f) prevedere che, a seguito della sospensione del dibattimento, la prescrizione sia sospesa per un periodo pari al termine massimo previsto per la prescrizione del reato;

g) prevedere che, nei casi previsti dalla lettera b), l’ordinanza che dispone la sospensione del processo venga trasmessa alla locale sezione di polizia giudiziaria per l’inserimento nella banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; valuti il Governo l’opportunità di prevedere, tramite le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo e la cancellazione della relativa iscrizione quando il provvedimento è revocato;

h) disciplinare le modalità di notificazione dell’ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio nei casi in cui la polizia giudiziaria abbia individuato l’imputato nei cui confronti il processo è stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché della successiva comunicazione all’autorità giudiziaria procedente dell’avvenuta notificazione;

i) stabilire che con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’interno, siano determinate le modalità ed i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all’ordinanza di sospensione del processo per assenza dell’imputato, al decreto di citazione a giudizio del medesimo e alle successive informazioni all’autorità giudiziaria.

Art. 5

(Pene detentive non carcerarie)

1. L’introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie è attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all’articolo 612-bis c.p;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.7 del 16/12/2011
 

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