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DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonchè sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Consiglio dei Ministri: 16/12/2011
Proponenti: Giustizia

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, la pena detentiva principale sia l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b) il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora non siano idonei ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

e) prevedere che, nella fase dell’esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con la pena della reclusione o dell’arresto, qualora non risulti disponibile un’abitazione o un altro luogo di privata dimora idonei ad assicurare la custodia del condannato.

Art. 6

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella stesura dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.7 del 16/12/2011
 

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