3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 1.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall’esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegati
La Relazione illustrativa
La Relazione tecnica