lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di
conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro,
previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice
di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale,
nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo
comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei
diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel
comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare,
vengono forniti chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle
misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari
e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso
all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del
codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa
dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo
all'autorita' giudiziaria competente.»;
b) all'articolo 69 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato e'
consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli
internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei
detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi
riservati. Il contenuto della carta e' stabilito con decreto del
Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con le quali
la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari