ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo degli artt. 23 e 69 del citato
d.P.R. n. 230 del 2000, come modificati dal presente
regolamento:
«Art. 23. Modalita' dell'ingresso in istituto. - 1. La
direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del
suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione
personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in
grado di esercitare la facolta' prevista dal primo comma
dell'articolo 29 della legge, con le modalita' di cui
all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto e'
sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 24, qualora dagli accertamenti sanitari o
altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in
una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 147,
primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, la
direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i
provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione
provvede analogamente, quando la persona interessata si
trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla
autorita' giudiziaria procedente.
3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua