un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo
ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente
con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato
di restrizione. Il risultato di tali accertamenti e'
comunicato agli operatori incaricati per gli interventi
opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e
trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti
di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari
indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di
tossicodipendenza, e' segnalata anche al Servizio
tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.
4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi
precedenti e nel piu' breve tempo possibile, la direzione
dell'istituto richiede al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni,
al fine di acquisire la preesistente cartella personale.
5. Il direttore dell'istituto, o un operatore
penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il
soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le
iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del
regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e
per iniziare la compilazione della cartella personale,
nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste
dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di
consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti
e degli internati prevista dal comma 2 dell'articolo 69 del