soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui
designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.
9. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti
sulla sua persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria
che procede.
10. I contatti e gli interventi degli operatori
penitenziari, degli assistenti volontari di cui
all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della
comunita' esterna autorizzati ai sensi dell'articolo 17
della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e
sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali
territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi
terapeutici o di trattamento educativo-sociale,
istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e
gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non si
applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo
18 della legge e nell'articolo 37 del presente
regolamento.»
«Art. 69. Informazioni sulle norme e sulle disposizioni
che regolano la vita penitenziaria. - 1. In ogni istituto
penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o
altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi
della legge, del presente regolamento, del regolamento
interno nonche' delle altre disposizioni attinenti ai
diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla
disciplina e al trattamento.
2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o
internato e' consegnata la carta dei diritti e dei doveri