dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione
dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati,
delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il
contenuto della carta e' stabilito con decreto del Ministro
della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con
le quali la carta dei diritti deve essere portata a
conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La
carta dei diritti e' fornita nelle lingue piu' diffuse tra
i detenuti e internati stranieri.
3. Di ogni successiva disposizione nelle materie
indicate nel comma 1 e' data notizia ai detenuti e agli
internati.
4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli
internati delle norme e delle disposizioni che regolano la
vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso
il chiarimento delle ragioni delle medesime.»