Art. 8
Disponibilita' dei dati
1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonche' all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformita' alle modalita' di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e' consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attivita' di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonche' per l'elaborazione dei documenti di contabilita' e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed e' trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.
Art. 9
Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato
1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche sono acquisite secondo le modalita' individuate nel presente decreto, nonche' da quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.