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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Consiglio dei Ministri: 23/12/2011
Proponenti: Economia e Finanze
Status: Pubblicato in G.U. n. 30 del 06/02/2012

5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul «Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione della relativa progettazione definitiva.

Art. 11

Funzionamento dei sistemi

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato puo' prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestivita' delle relative informazioni.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.8 del 23/12/2011
 

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