predetto articolo 74;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare
l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale e' stata,
tra l'altro, disposta la soppressione del Centro per la formazione in
economia e politica dello sviluppo rurale e del Comitato nazionale
italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il
subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali alle attivita' ed ai rapporti giuridici dei predetti
organismi;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, con il quale si stabilisce che le amministrazioni indicate
nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti
organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,
anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo
2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,