a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare e della pesca;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed
esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e
collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al
presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del D. Lgs.
30/07/1999 n. 300, recante riforma dell'organizzazione di
Governo: