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DECRETO-LEGGE: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Consiglio dei Ministri: 23/12/2011
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 216 del 29/12/2011

Art. 22 Continuità degli interventi a favore delle imprese

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 23 Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 24 Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato

1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

Art. 25 Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.8 del 23/12/2011
 

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