2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26 Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica