Art. 4 Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 5 Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012".
Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";
b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";
c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.