Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata
legge n. 42 del 2009:
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In sede
di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il
federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa,
il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri
Ministri competenti per materia, predispone una
ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base
delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,