«8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.»
«9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente
di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi