diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie
e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti
gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a
tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'art.
114-duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato
l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio
patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti
dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti
derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e
strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto
di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del
codice civile, nel rispetto dei principi contabili
internazionali. Gli amministratori redigono un separato
rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al
bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale
del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di
pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4,
l'amministrazione del patrimonio destinato e' attribuita
agli organi della procedura, che provvedono con gestione
separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole