ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita'
accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato
che siano state avviate prima dell'avvio della procedura
continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad
applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A
decorrere dalla data di apertura della procedura non
possono essere accettati nuovi ordini di pagamento ne'
stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura
possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri
intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di
pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel
patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini
della liquidazione del patrimonio destinato si applica
l'art. 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti
dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla
restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d'Italia puo' nominare un liquidatore per
gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi
della procedura, ove cio' sia necessario per l'ordinata
liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura
concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di
servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della
pendenza del procedimento.
7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del
presente articolo si applicano esclusivamente le
disposizioni del codice civile espressamente richiamate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato