decreto legislativo n. 87 del 1992, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23
marzo 1983, n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti
altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1,
lettera b), dello stesso testo unico.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 38 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla