lettera d);
c) le banche italiane di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; le societa' finanziarie
capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui
all'art. 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del
1998; le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di
cui all'art. 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58
del 1998; le societa' di gestione del risparmio di cui
all'art. 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del
1998; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui
all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli
istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del
decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di
pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n.
385 del 1993;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1 e 2, e
quelle di cui all'art. 95, comma 2, del codice delle
assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi