dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle
indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'art. 2435-bis del codice civile, che redigono il
bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'art. 2435-bis del codice civile.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 9 del
citato decreto legislativo n. 38 del 2005, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 4 (Bilancio di esercizio). - 1. Le societa' di
cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 redigono il
bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2006.
2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31
dicembre 2005.
3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'art. 2, che
emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione
europea e che non redigono il bilancio consolidato,
redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai