principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'art. 2 hanno
la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'art. 2 che
esercitano la facolta' di cui all'art. 3, comma 2, e le
societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2 incluse,
secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale
e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle
prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2005.
6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2,
diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la
facolta' di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio individuato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia.
6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le
quali, successivamente alla redazione di un bilancio in
conformita' ai principi contabili internazionali, vengono
meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali
principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il
bilancio in conformita' ai principi contabili