internazionali.
7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta'
previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo
che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente
illustrate nella nota integrativa, unitamente
all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico della societa'. In ogni caso, il bilancio
relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la
revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi
contabili internazionali.
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono
adottati con regolamenti UE entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella
redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita'
individuate a seguito della procedura prevista nel comma
7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono
stabilite eventuali disposizioni applicative volte a
realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i
principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del
libro V del codice civile, con particolare riguardo alla
funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze