Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Normativa contabile
1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al
patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i
libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e
seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili
internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli
amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio
destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di
pagamento.».
2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter».
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le
seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui
all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del
1998;»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli