istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli
istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo
n. 385 del 1993»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali,
successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai
principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per
l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di
continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi
contabili internazionali.»;
d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e
6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e
6-bis»;
e) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei
patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies,
comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti
in conformita' ai principi contabili internazionali.»;
f) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1,
e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,
per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2,
per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche'
per le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le
facolta' di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi
contabili internazionali.».