- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 114-terdecies del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dall'art. 4, comma 7, del presente decreto:
«Art. 114-terdecies (Patrimonio destinato). - 1. Gli
istituti di pagamento che svolgano anche attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di
pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma
4, devono costituire un patrimonio destinato per la
prestazione dei servizi di pagamento e per le relative
attivita' accessorie e strumentali. A tal fine essi
adottano apposita deliberazione contenente l'esatta
descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e
delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
2436 del codice civile. Si applica il secondo comma
dell'art. 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'art.
2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel
registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi
previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono
destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti
degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino