ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte
dell'equipaggio su navi da pesca a scopo
turistico-ricreativo, denominata: "pesca turismo";
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche,
culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione
degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della
pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di
acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o
associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o
di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso,
denominata: "ittiturismo";
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e
dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni
di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate
all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'art. 24,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente
all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed
il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a),