e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di
iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate
dalle disposizioni vigenti.».
- Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358.
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7
marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2004, n. 145,
cosi' recita:
«2. La pesca marittima e' l'attivita' diretta alla
cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare,
svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalita'
professionali o sportive.
3. Il sistema di controllo sulle attivita' di pesca
sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato
con il regolamento di cui all'art. 10.».
- Il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto legislativo n. 153 del 2004, cosi' recitano:
«Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di
sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il
trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima
prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali
applicabili.
2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o
accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata
con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali,
autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari