eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia
minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di
esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e'
vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione
dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».
«Art. 7 (Vigilanza sulla pesca). - 1. L'attivita'
amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla
pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali che si avvale del Corpo delle
capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 118 della
Costituzione.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
avvalendosi del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale
della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla
base degli indirizzi concertati con le regioni.».
«Art. 8 (Responsabilita' civile). - 1. L'armatore e'
solidalmente e civilmente responsabile con il comandante
della nave da pesca per le sanzioni amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per
illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.».
«Art. 9 (Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689). -
1. In relazione alle violazioni individuate dal presente
decreto legislativo, l'autorita' competente a ricevere il