rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.».
- Il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del
settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1,
comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146, cosi' recita:
«2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare
di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a
presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti
norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti
le catture e gli sbarchi.
2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni
di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione e'
triplicata nel caso di violazione di dichiarazione
concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche
tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o
pescate fuori dalle acque mediterranee.».
- Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223.
- Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409.
- Il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: