S.O., cosi' recita:
«Art. 7 (Classi di pesca). - L'attivita' di pesca si
divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti
classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca
sportiva.
La pesca professionale e' l'attivita' economica
destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi
indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle
imprese di pesca di cui al titolo II del presente
regolamento.
La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di
studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti
indicati nel capo III del presente titolo.
La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo
ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi
forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo
di pesca.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando