l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
102 (Norme concernenti l'attivita' di acquicoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge per
attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle
pratiche volte alla produzione di proteine animali in
ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o
totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli
organismi acquatici.».
- Il testo dell'art. 8, della legge 15 dicembre 1998,
n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998, n. 298, cosi'
recita:
«Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1.
E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole
un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative
all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e per il
monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui
sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini
e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e
forestali e delle organizzazioni agricole giovanili
rappresentative a livello nazionale. La partecipazione