all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il
suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un
miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.».
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art.
7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore
ittico chi esercita, in forma singola o associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla
cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui
all'art. 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al
comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro
consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei
soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e
servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al
medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli
esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici
derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle
attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di