legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate
all'imprenditore ittico.
6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a
tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto."
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme
restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri
per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
«Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si
considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate
dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti
provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca,