Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegati
La Relazione illustrativa