1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneita' dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le universita' adottano un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica.
2. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle universita' e' rappresentato da:
a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo;
c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
d) bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
3. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria.
4. Le universita' si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilita' analitica, ai fini del controllo di gestione.
Art. 2
Principi contabili e schemi di bilancio
1. Le universita' per la predisposizione dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.