5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalita' e i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria, di cui ai commi 1 e 4.
6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle societa' e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.
7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati:
a) per le universita' statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) per le universita' non statali: sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti.
Art. 6
Bilancio consolidato
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. L'area di consolidamento e' costituita dai seguenti enti e societa', anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
b) societa' di capitali controllate dalle universita' ai sensi del codice civile;
c) altri enti nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
d) altri enti nei quali le universita' possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.