Art. 7
Introduzione della contabilita' economico-patrimoniale, della contabilita' analitica e del bilancio unico
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, adotta i decreti di cui agli articoli 2, 4, comma 4, e 6, comma 3. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri.
2. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 11, comma 3, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore.
3. Le universita' adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonche' i sistemi e le procedure di contabilita' analitica, entro il 1° gennaio 2014.
4. A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita', per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destina una quota agli atenei che adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013. Tale quota e' definita annualmente nel decreto con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
Art. 8
Obblighi di trasparenza